Descrizione
Nella sentenza 9388 del 21 maggio 2020 , al di la` dell’esito, la Cassazione “retrocede” a violazione formale la mancata indicazione separata componenti negativi da paesi black list e non condiziona la deducibilità di tali componenti. L’orientamento era gia’ emerso in altri pronunciamenti.
La Corte :”[l]a società ricorrente ha prodotto ampia documentazione a comprova dell’interesse economico delle operazioni con una serie di dettagli tecnici che per la loro intrinseca natura possono anche ritenersi di non facile lettura adempiendo nei limiti del possibile all’onere probatorio, mentre l’ufficio si è limitato ad una generica affermazione della non idoneità probatoria della documentazione prodotta. Anche la mancata separata indicazione di componenti negativi che può ritenersi violazione meramente formale”.
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