Descrizione
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32632 Anno 2019
Presupposti organizzazione per assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale. Soccombente, Agenzia delle entrate, rinvio alla CTR MOLISE, in diversa composizione.
La Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunciamenti, che “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive» “.
Inoltre, la Corte ribadisce anche che “il dato dell’erogazione di compensi a terzi, che tuttavia non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente l’IRAP (Cass., 12/10/2016, n. 20610), essendo necessario valutare l’effettiva natura delle prestazioni compensate (Cass., n. 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. n. 1820/17), delle quali occorre quindi valutare entità e tipologia (Cass., n.1864/17).
A metà dicembre del 2019, dunque, la giurisprudenza in materia di IRAP si arricchisce di un ulteriore punto a favore dei contribuenti, soprattutto con riguardo agli esercenti attività professionali ,(nel caso in specie già defunto) che operano sostanzialmente senza una organizzazione autonoma, Salvo avvalersi del minimo necessario di servizi agfereaff l’attività svolta.
La materia non è nuova, a la CTR MOLISE, con la sentenza depositata a dicembre,2016, “non ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia, non avendo dato atto di aver effettuato, nell’esame dei documenti, la necessaria indagine (…)”
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